viene stabilito, che tutti li Ministri del Banco diano idonea Pieg- giaria da esser annualmente cpnfirmata, e rinouata.
L' Anno 1647. 10. Gennaro, fu anco decretato, che li Mini- stri de esso Banco douessero essercitarsi personalmente, non po- tendo esser admessi Sostituti, se non per legittima causa, e per im- pedimento, quali doueuano esser riconosciuti da gl' Inquisitori al Banco sudetto, & in caso, che non vi fosse quel Magistrato dalli Proueditori sopra i Banchi.
Aggionto con nuouo Decreto.
A questa Deliberatione deuesi aggiongere, che tutti li Mini- stri Principali, e Sostituti debbano dare idonee Pieggiarie nella forma di sopra espressa, e queste debbano ogn' Anno esser rinoua- te, e non possi cessar l' vna Pieggiaria senza la rinouatione dell' altra; cosi, che in ogni tempo sia il Prencipe sicuro con questa cautione.
Li Principali siano sempre tenuti per li Sostituti, e sottoposti ai rissarcimenti di quell' intacchi, che per fraude, o negligenza fos- sero da Sostituti commessi; Onde il Publico, o priuati per la loro malitia, o trascuragine non habbino a restar soccombenti.
Legge antica.
Non possa alcun Ministro girar Partita propria, & in suo no- me, di che somma esser si voglia, ne da altri esserne girata a lui, ne il nome de Ministri di Banco possa correr in alcuna Partita, ma semplicemente siano girate a debito, e credito di pene con l' effettiua compartita detratte prima le Decime giusta le Leggi.
Aggionta.
E perche si e osseruato inconueniente graue, che molti si so- no fatto lecito d' impiegare i Giornalisti, & altri Ministri in Com- preda, o Vendita di Partita contando ad essi il Denaro. Per re- golatione di questo disordine; che merita la maggior correttione per il passato resti pure stabilito.
Che per l' auuenire si j prohibito a chi si sia di contrattare con Ministri di Banco Vendita, o Compreda di Partita, permuta, o giro per qual si voglia causa, ne meno ad essi dar, o riceuer De- naro per se, ouero per altre persone per giri di Partite, o per di- stacco de debiti particolari, non potendo alcuno sia chi si voglia
prestar
Von der Venetianiſchen Banco.
viene ſtabilito, che tutti li Miniſtri del Banco diano idonea Pieg- giaria da eſſer annualmente cpnfirmata, e rinouata.
L’ Anno 1647. 10. Gennaro, fu anco decretato, che li Mini- ſtri de eſſo Banco doueſſero eſſercitarſi perſonalmente, non po- tendo eſſer admeſſi Soſtituti, ſe non per legittima cauſa, e per im- pedimento, quali doueuano eſſer riconoſciuti da gl’ Inquiſitori al Banco ſudetto, & in caſo, che non vi foſſe quel Magiſtrato dalli Proueditori ſopra i Banchi.
Aggionto con nuouo Decreto.
A queſta Deliberatione deueſi aggiongere, che tutti li Mini- ſtri Principali, e Soſtituti debbano dare idonee Pieggiarie nella forma di ſopra eſpreſſa, e queſte debbano ogn’ Anno eſſer rinoua- te, e non poſſi ceſſar l’ vna Pieggiaria ſenza la rinouatione dell’ altra; coſi, che in ogni tempo ſia il Prencipe ſicuro con queſta cautione.
Li Principali ſiano ſempre tenuti per li Soſtituti, e ſottopoſti ai riſſarcimenti di quell’ intacchi, che per fraude, o negligenza foſ- ſero da Soſtituti commeſſi; Onde il Publico, o priuati per la loro malitia, o traſcuragine non habbino a reſtar ſoccombenti.
Legge antica.
Non poſſa alcun Miniſtro girar Partita propria, & in ſuo no- me, di che ſomma eſſer ſi voglia, ne da altri eſſerne girata a lui, ne il nome de Miniſtri di Banco poſſa correr in alcuna Partita, ma ſemplicemente ſiano girate a debito, e credito di pene con l’ effettiua compartita detratte prima le Decime giuſta le Leggi.
Aggionta.
E perche ſi e oſſeruato inconueniente graue, che molti ſi ſo- no fatto lecito d’ impiegare i Giornaliſti, & altri Miniſtri in Com- preda, o Vendita di Partita contando ad eſſi il Denaro. Per re- golatione di queſto diſordine; che merita la maggior correttione per il paſſato reſti pure ſtabilito.
Che per l’ auuenire ſi j prohibito a chi ſi ſia di contrattare con Miniſtri di Banco Vendita, o Compreda di Partita, permuta, o giro per qual ſi voglia cauſa, ne meno ad eſſi dar, o riceuer De- naro per ſe, ouero per altre perſone per giri di Partite, o per di- ſtacco de debiti particolari, non potendo alcuno ſia chi ſi voglia
preſtar
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[191/0211]
Von der Venetianiſchen Banco.
viene ſtabilito, che tutti li Miniſtri del Banco diano idonea Pieg-
giaria da eſſer annualmente cpnfirmata, e rinouata.
L’ Anno 1647. 10. Gennaro, fu anco decretato, che li Mini-
ſtri de eſſo Banco doueſſero eſſercitarſi perſonalmente, non po-
tendo eſſer admeſſi Soſtituti, ſe non per legittima cauſa, e per im-
pedimento, quali doueuano eſſer riconoſciuti da gl’ Inquiſitori
al Banco ſudetto, & in caſo, che non vi foſſe quel Magiſtrato
dalli Proueditori ſopra i Banchi.
Aggionto con nuouo Decreto.
A queſta Deliberatione deueſi aggiongere, che tutti li Mini-
ſtri Principali, e Soſtituti debbano dare idonee Pieggiarie nella
forma di ſopra eſpreſſa, e queſte debbano ogn’ Anno eſſer rinoua-
te, e non poſſi ceſſar l’ vna Pieggiaria ſenza la rinouatione dell’
altra; coſi, che in ogni tempo ſia il Prencipe ſicuro con queſta
cautione.
Li Principali ſiano ſempre tenuti per li Soſtituti, e ſottopoſti
ai riſſarcimenti di quell’ intacchi, che per fraude, o negligenza foſ-
ſero da Soſtituti commeſſi; Onde il Publico, o priuati per la loro
malitia, o traſcuragine non habbino a reſtar ſoccombenti.
Legge antica.
Non poſſa alcun Miniſtro girar Partita propria, & in ſuo no-
me, di che ſomma eſſer ſi voglia, ne da altri eſſerne girata a lui,
ne il nome de Miniſtri di Banco poſſa correr in alcuna Partita,
ma ſemplicemente ſiano girate a debito, e credito di pene con
l’ effettiua compartita detratte prima le Decime giuſta le Leggi.
Aggionta.
E perche ſi e oſſeruato inconueniente graue, che molti ſi ſo-
no fatto lecito d’ impiegare i Giornaliſti, & altri Miniſtri in Com-
preda, o Vendita di Partita contando ad eſſi il Denaro. Per re-
golatione di queſto diſordine; che merita la maggior correttione
per il paſſato reſti pure ſtabilito.
Che per l’ auuenire ſi j prohibito a chi ſi ſia di contrattare con
Miniſtri di Banco Vendita, o Compreda di Partita, permuta, o
giro per qual ſi voglia cauſa, ne meno ad eſſi dar, o riceuer De-
naro per ſe, ouero per altre perſone per giri di Partite, o per di-
ſtacco de debiti particolari, non potendo alcuno ſia chi ſi voglia
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Marperger, Paul Jacob: Beschreibung der Banqven. Halle (Saale) u. a., 1717, S. 191. In: Deutsches Textarchiv <https://www.deutschestextarchiv.de/marperger_banqven_1717/211>, abgerufen am 16.07.2024.
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