Che ogni tre mesi si debbano mutar li Libri saldando li vecchi, & riportandoli nelli nuoui con le regole solite, & conforme alli Bilanzi, che saran fatti, ne si possa aprir il Banco, se non aggiustati li Conti, douendo esser tenuti li Quadernieri, Giornalisti, e Scon- tri ad accomodar ogni errore, che non fosse regolato.
Non possa sotto le piu seuere pene vn Ministro hauer due Ca- riche in Banco, ne meno vno essercitar la funtione dell' altro. E siano pure li Ministri tutti del predetto da ogn'altro Carico disoccupati.
Decreto nuouo.
La funtione di saldare li Libri Quaderni, ch'e solita esserci- tarsi da Quadernieri riesce incompatibile con le quotidiane loro funtioni. Resta percio decretato, che siano tenuti li doi Aiutanti de Quadernieri medesimi essequire questa publica volonta, cosi, che siano li Libri Quaderni da essi ogni tre mesi saldati. Per ri- cognitione di questa estraordinaria fatica li restano assignati Du- cati dieci per ogn' vno per ogni mano de Libri, che importano Ducati 80. all' Anno tra tutti due, da esserli esborsati dal Magistra- to medesimo alle Rason Nuoue, dal quale riceuono l' ordinario salario, per esser aggionti ne' soliti Mandati, e ballottati nell' Ec- cellentiss. Collegio. Non possino pero riceuer questa nuoua ri- cognitione, se non hauranno portata vna Fede del Soprainten- dente al Banco d'hauer supplito a questa funtione, e saldati i Libri medesimi.
Legge antica.
Siano tenuti in conformita delle Leggi li Coadiutori di por- tar ogni mattina a gl' Inquisitori al Banco del Giro, & indefficien- za loro al Magistrato sopra i Banchi la nota de gl' Intacchi, che fossero stati trouati la sera antecedente da esser questi descritti in vn Libro a cio deputato, e tenuto dal Nodaro del loro Magistrato a fine, che non resti alcun debitore occultato, e sia cognito il mancamento di chi non l'hauesse trouato.
Siano formati due Libri di cento Carte l'vno contrassignate, e bollate da esser vno tenuto nella Volta de Libri Cassieri, e l' al- tro in quella de Libri Scontri, sopra quali siano descritti da gl' Ap-
punta-
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Von der Venetianiſchen Banco.
Legge antica.
Che ogni tre meſi ſi debbano mutar li Libri ſaldando li vecchi, & riportandoli nelli nuoui con le regole ſolite, & conforme alli Bilanzi, che ſaran fatti, ne ſi poſſa aprir il Banco, ſe non aggiuſtati li Conti, douendo eſſer tenuti li Quadernieri, Giornaliſti, e Scon- tri ad accomodar ogni errore, che non foſſe regolato.
Non poſſa ſotto le piu ſeuere pene vn Miniſtro hauer due Ca- riche in Banco, ne meno vno eſſercitar la funtione dell’ altro. E ſiano pure li Miniſtri tutti del predetto da ogn’altro Carico diſoccupati.
Decreto nuouo.
La funtione di ſaldare li Libri Quaderni, ch’e ſolita eſſerci- tarſi da Quadernieri rieſce incompatibile con le quotidiane loro funtioni. Reſta percio decretato, che ſiano tenuti li doi Aiutanti de Quadernieri medeſimi eſſequire queſta publica volonta, coſi, che ſiano li Libri Quaderni da eſſi ogni tre meſi ſaldati. Per ri- cognitione di queſta eſtraordinaria fatica li reſtano aſſignati Du- cati dieci per ogn’ vno per ogni mano de Libri, che importano Ducati 80. all’ Anno tra tutti due, da eſſerli esborſati dal Magiſtra- to medeſimo alle Raſon Nuoue, dal quale riceuono l’ ordinario ſalario, per eſſer aggionti ne’ ſoliti Mandati, e ballottati nell’ Ec- cellentiſſ. Collegio. Non poſſino pero riceuer queſta nuoua ri- cognitione, ſe non hauranno portata vna Fede del Soprainten- dente al Banco d’hauer ſupplito a queſta funtione, e ſaldati i Libri medeſimi.
Legge antica.
Siano tenuti in conformita delle Leggi li Coadiutori di por- tar ogni mattina a gl’ Inquiſitori al Banco del Giro, & indefficien- za loro al Magiſtrato ſopra i Banchi la nota de gl’ Intacchi, che foſſero ſtati trouati la ſera antecedente da eſſer queſti deſcritti in vn Libro a cio deputato, e tenuto dal Nodaro del loro Magiſtrato a fine, che non reſti alcun debitore occultato, e ſia cognito il mancamento di chi non l’haueſſe trouato.
Siano formati due Libri di cento Carte l’vno contraſſignate, e bollate da eſſer vno tenuto nella Volta de Libri Caſſieri, e l’ al- tro in quella de Libri Scontri, ſopra quali ſiano deſcritti da gl’ Ap-
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Von der Venetianiſchen Banco.
Legge antica.
Che ogni tre meſi ſi debbano mutar li Libri ſaldando li vecchi,
& riportandoli nelli nuoui con le regole ſolite, & conforme alli
Bilanzi, che ſaran fatti, ne ſi poſſa aprir il Banco, ſe non aggiuſtati
li Conti, douendo eſſer tenuti li Quadernieri, Giornaliſti, e Scon-
tri ad accomodar ogni errore, che non foſſe regolato.
Non poſſa ſotto le piu ſeuere pene vn Miniſtro hauer due Ca-
riche in Banco, ne meno vno eſſercitar la funtione dell’ altro.
E ſiano pure li Miniſtri tutti del predetto da ogn’altro Carico
diſoccupati.
Decreto nuouo.
La funtione di ſaldare li Libri Quaderni, ch’e ſolita eſſerci-
tarſi da Quadernieri rieſce incompatibile con le quotidiane loro
funtioni. Reſta percio decretato, che ſiano tenuti li doi Aiutanti
de Quadernieri medeſimi eſſequire queſta publica volonta, coſi,
che ſiano li Libri Quaderni da eſſi ogni tre meſi ſaldati. Per ri-
cognitione di queſta eſtraordinaria fatica li reſtano aſſignati Du-
cati dieci per ogn’ vno per ogni mano de Libri, che importano
Ducati 80. all’ Anno tra tutti due, da eſſerli esborſati dal Magiſtra-
to medeſimo alle Raſon Nuoue, dal quale riceuono l’ ordinario
ſalario, per eſſer aggionti ne’ ſoliti Mandati, e ballottati nell’ Ec-
cellentiſſ. Collegio. Non poſſino pero riceuer queſta nuoua ri-
cognitione, ſe non hauranno portata vna Fede del Soprainten-
dente al Banco d’hauer ſupplito a queſta funtione, e ſaldati i Libri
medeſimi.
Legge antica.
Siano tenuti in conformita delle Leggi li Coadiutori di por-
tar ogni mattina a gl’ Inquiſitori al Banco del Giro, & indefficien-
za loro al Magiſtrato ſopra i Banchi la nota de gl’ Intacchi, che
foſſero ſtati trouati la ſera antecedente da eſſer queſti deſcritti in
vn Libro a cio deputato, e tenuto dal Nodaro del loro Magiſtrato
a fine, che non reſti alcun debitore occultato, e ſia cognito il
mancamento di chi non l’haueſſe trouato.
Siano formati due Libri di cento Carte l’vno contraſſignate,
e bollate da eſſer vno tenuto nella Volta de Libri Caſſieri, e l’ al-
tro in quella de Libri Scontri, ſopra quali ſiano deſcritti da gl’ Ap-
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Marperger, Paul Jacob: Beschreibung der Banqven. Halle (Saale) u. a., 1717, S. 193. In: Deutsches Textarchiv <https://www.deutschestextarchiv.de/marperger_banqven_1717/213>, abgerufen am 16.07.2024.
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