hauera consignato il Mandato, o Copia, & insieme il nome per il quale intendera pagar il Dacio; E questa conditione delli tre giorni douera esser espressa in stampa ne i soliti Mandati stampa- ti, e numerati.
E perche si e osseruato essersi fraudolentemente fatte per il passato molte Copie di Partite, e Mandati senza, che le medesime s'attrouassero scritte in Giornale. Douera percio restar stabilito, che de cetero le Copie de Partite di Banco, doue sono nominati Cassieri, o Magistrati, tanto per Depositi, Dattij, quanto per altra publica causa per esser consegnate ne Magistrati medesimi siano tutte sottoscritte dal Giornalista, & oltre di esso dal Scontro an- cora per maggior sicurezza del Giro seguito nelli Giornali del Ban- co. Non douendo tali Copie, o Mandati senza la dupplicata sot- toscrittione anco del Scontro esser valide, sotto pena alli Ministri de Magistrati, & altri, che senza questa nuoua conditione le ri- ceuessero di soccombere al rissarcimento di tutte le fraudi, & in- tacchi, & ad altre pene ad arbitrio della Giustitia.
Legge antica.
Tutte le Commissioni, o Testamenti, che facessero bisogno a quelli, che vorran scriuer in Banco siano prima registrate dal Nodaro publico del Banco medesimo, e poi occorrendo siano ve- dute da vno delli Auocati Fiscali, secondo, che al Depositario parera necessario.
Aggionta.
In essecutione della Parte dell' Eccellentissimo Senato de 9. Aprile 1624. e degl' Ordini dalli medesimi Eccellentissimi Reuisori fatti affigere al Banco, nessuno de cetero douera ardire di scriue- re, ne disponer in esso come procurator d' altri con Procura, ch'ecceda il tempo d' Anni due, sotto pena di pagar dieci per cen- to di tutto quello, che oltre gli sudetti Anni due, disponesse.
E perche cio si osserui con pontualita siano tenuti li Gior- nalisti in pena di priuation del Carico incontrar diligentemente di tempo in tempo alla presenza del Depositario il Registro, che tengono delle Procure con quello del medesimo Nodaro per ben assicurarsi, che non manchino de i requisiti disposti dalle Leggi.
Nuouo
Von der Venetianiſchen Banco.
hauera conſignato il Mandato, o Copia, & inſieme il nome per il quale intendera pagar il Dacio; E queſta conditione delli tre giorni douera eſſer eſpreſſa in ſtampa ne i ſoliti Mandati ſtampa- ti, e numerati.
E perche ſi e oſſeruato eſſerſi fraudolentemente fatte per il paſſato molte Copie di Partite, e Mandati ſenza, che le medeſime s’attrouaſſero ſcritte in Giornale. Douera percio reſtar ſtabilito, che de cetero le Copie de Partite di Banco, doue ſono nominati Caſſieri, o Magiſtrati, tanto per Depoſiti, Dattij, quanto per altra publica cauſa per eſſer conſegnate ne Magiſtrati medeſimi ſiano tutte ſottoſcritte dal Giornaliſta, & oltre di eſſo dal Scontro an- cora per maggior ſicurezza del Giro ſeguito nelli Giornali del Ban- co. Non douendo tali Copie, o Mandati ſenza la dupplicata ſot- toſcrittione anco del Scontro eſſer valide, ſotto pena alli Miniſtri de Magiſtrati, & altri, che ſenza queſta nuoua conditione le ri- ceueſſero di ſoccombere al riſſarcimento di tutte le fraudi, & in- tacchi, & ad altre pene ad arbitrio della Giuſtitia.
Legge antica.
Tutte le Commiſſioni, o Teſtamenti, che faceſſero biſogno a quelli, che vorran ſcriuer in Banco ſiano prima regiſtrate dal Nodaro publico del Banco medeſimo, e poi occorrendo ſiano ve- dute da vno delli Auocati Fiſcali, ſecondo, che al Depoſitario parera neceſſario.
Aggionta.
In eſſecutione della Parte dell’ Eccellentiſſimo Senato de 9. Aprile 1624. e degl’ Ordini dalli medeſimi Eccellentisſimi Reuiſori fatti affigere al Banco, neſſuno de cetero douera ardire di ſcriue- re, ne diſponer in eſſo come procurator d’ altri con Procura, ch’ecceda il tempo d’ Anni due, ſotto pena di pagar dieci per cen- to di tutto quello, che oltre gli ſudetti Anni due, diſponeſſe.
E perche cio ſi oſſerui con pontualita ſiano tenuti li Gior- naliſti in pena di priuation del Carico incontrar diligentemente di tempo in tempo alla preſenza del Depoſitario il Regiſtro, che tengono delle Procure con quello del medeſimo Nodaro per ben asſicurarſi, che non manchino de i requiſiti diſpoſti dalle Leggi.
Nuouo
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Von der Venetianiſchen Banco.
hauera conſignato il Mandato, o Copia, & inſieme il nome per
il quale intendera pagar il Dacio; E queſta conditione delli tre
giorni douera eſſer eſpreſſa in ſtampa ne i ſoliti Mandati ſtampa-
ti, e numerati.
E perche ſi e oſſeruato eſſerſi fraudolentemente fatte per il
paſſato molte Copie di Partite, e Mandati ſenza, che le medeſime
s’attrouaſſero ſcritte in Giornale. Douera percio reſtar ſtabilito,
che de cetero le Copie de Partite di Banco, doue ſono nominati
Caſſieri, o Magiſtrati, tanto per Depoſiti, Dattij, quanto per altra
publica cauſa per eſſer conſegnate ne Magiſtrati medeſimi ſiano
tutte ſottoſcritte dal Giornaliſta, & oltre di eſſo dal Scontro an-
cora per maggior ſicurezza del Giro ſeguito nelli Giornali del Ban-
co. Non douendo tali Copie, o Mandati ſenza la dupplicata ſot-
toſcrittione anco del Scontro eſſer valide, ſotto pena alli Miniſtri
de Magiſtrati, & altri, che ſenza queſta nuoua conditione le ri-
ceueſſero di ſoccombere al riſſarcimento di tutte le fraudi, & in-
tacchi, & ad altre pene ad arbitrio della Giuſtitia.
Legge antica.
Tutte le Commiſſioni, o Teſtamenti, che faceſſero biſogno
a quelli, che vorran ſcriuer in Banco ſiano prima regiſtrate dal
Nodaro publico del Banco medeſimo, e poi occorrendo ſiano ve-
dute da vno delli Auocati Fiſcali, ſecondo, che al Depoſitario
parera neceſſario.
Aggionta.
In eſſecutione della Parte dell’ Eccellentiſſimo Senato de 9.
Aprile 1624. e degl’ Ordini dalli medeſimi Eccellentisſimi Reuiſori
fatti affigere al Banco, neſſuno de cetero douera ardire di ſcriue-
re, ne diſponer in eſſo come procurator d’ altri con Procura,
ch’ecceda il tempo d’ Anni due, ſotto pena di pagar dieci per cen-
to di tutto quello, che oltre gli ſudetti Anni due, diſponeſſe.
E perche cio ſi oſſerui con pontualita ſiano tenuti li Gior-
naliſti in pena di priuation del Carico incontrar diligentemente
di tempo in tempo alla preſenza del Depoſitario il Regiſtro, che
tengono delle Procure con quello del medeſimo Nodaro per ben
asſicurarſi, che non manchino de i requiſiti diſpoſti dalle Leggi.
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Marperger, Paul Jacob: Beschreibung der Banqven. Halle (Saale) u. a., 1717, S. 199. In: Deutsches Textarchiv <https://www.deutschestextarchiv.de/marperger_banqven_1717/219>, abgerufen am 16.07.2024.
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