Anmelden (DTAQ) DWDS     dlexDB     CLARIN-D

Marperger, Paul Jacob: Beschreibung der Banqven. Halle (Saale) u. a., 1717.

Bild:
<< vorherige Seite
Das XII. Capitel
V. Le Cedole e Quittanze, delle quali i Creditori del Banco
per suo regolamento e sicurezza hauranno di bisogno, devono es-
sere sigillate ed autorizate co'l sigillo del Banco, e con quello di
Sua Altezza, il Signor' Prencipe di Furstenberg, ed in assenza Sua
dal primo Consigliere del Consiglio Generale della Revisione, e
sottoscritto dal Direttore del Banco.
VI. Per sicurezza inviolabile saranno fatte tre chiavi alla Cas-
sa del Banco; l' una haura il Direttore, l' altra un' Assessore, e la
terza il Cassiere.
VII. Ed accioche questo Banco possi havere tutt'i commodi
di corrispondere anche con i Paesi forastieri in beneficio ed ac-
crescimento del commercio, saranno nominati dalla Congrega-
zione del Banco certe Persone in Venezia, Genoua, Florenza,
Bolzano, Amsterdamo, Londra, Lione, Hamborgo, Francofor-
te su'l Meno, Augusta, Norimberga, Danzica, e similmente in
altre Piazze riguardevoli, tanto fuori quanto dentro i limiti di
Germania, che daranno istruzzioni essatte e bastanti, e quello
servira agli avanzamenti maggiori di questo Banco.
VIII. Quando il creditore volesse rihavere il suo Capitale
depositato nel Banco, se questo arriva alla somma di dieci fin' a
trenta mila talari, lo dovera lasciar' almeno nel Banco un' anno, di
trenta fin'a sessanta mila, due anni, e quello chi mettera di piu,
tre anni, e non potra ricavarnelo prima di questo termine; Sara
pero permesso al Depositario di ridimandarne prima del termine
prefisso la terza parte dell' intiero deposito secondo i suoi bisogni.
E per evitare ogni disordine, che nel ridimandare potrebbe oc-
correre, si noteranno l' anno ed il giorno, quando s' e messo il de-
posito nel Banco, e quando viene ridimandato; il rimborso del
danaro si sara giustamente nella medesima sorte di moneta o valuta,
in che si sara depositato, o l meno in equivalente di quel tempo.
IX. E si come i privilegi sono quelli, che danno dell' aggra-
dimento e credito a' Banchi, e lo rendono piu pratticable, cosi si
concederanno a questo Banco privilegi soliti darsi agli altri banchi,
e sara essente di tutti gli aggravii ordinarii ed estraordinarii. Il
depositario di qual' Religione o condizione si sia, non sara aggra-
vato in nessuna maniera per il suo Capitale, ne sara sottoposto ad

alcuna
Das XII. Capitel
V. Le Cedole e Quittanze, delle quali i Creditori del Banco
per ſuo regolamento e ſicurezza hauranno di biſogno, devono eſ-
ſere ſigillate ed autorizate co’l ſigillo del Banco, e con quello di
Sua Altezza, il Signor’ Prencipe di Furſtenberg, ed in aſſenza Sua
dal primo Conſigliere del Conſiglio Generale della Reviſione, e
ſottoſcritto dal Direttore del Banco.
VI. Per ſicurezza inviolabile ſaranno fatte tre chiavi alla Caſ-
ſa del Banco; l’ una haura il Direttore, l’ altra un’ Aſſeſſore, e la
terza il Casſiere.
VII. Ed accioche queſto Banco posſi havere tutt’i commodi
di corriſpondere anche con i Paeſi foraſtieri in beneficio ed ac-
creſcimento del commercio, ſaranno nominati dalla Congrega-
zione del Banco certe Perſone in Venezia, Genoua, Florenza,
Bolzano, Amſterdamo, Londra, Lione, Hamborgo, Francofor-
te ſu’l Meno, Auguſta, Norimberga, Danzica, e ſimilmente in
altre Piazze riguardevoli, tanto fuori quanto dentro i limiti di
Germania, che daranno iſtruzzioni eſſatte e baſtanti, e quello
ſervira agli avanzamenti maggiori di queſto Banco.
VIII. Quando il creditore voleſſe rihavere il ſuo Capitale
depoſitato nel Banco, ſe queſto arriva alla ſomma di dieci fin’ a
trenta mila talari, lo dovera laſciar’ almeno nel Banco un’ anno, di
trenta fin’a ſeſſanta mila, due anni, e quello chi mettera di piu,
tre anni, e non potra ricavarnelo prima di queſto termine; Sara
pero permeſſo al Depoſitario di ridimandarne prima del termine
prefiſſo la terza parte dell’ intiero depoſito ſecondo i ſuoi biſogni.
E per evitare ogni diſordine, che nel ridimandare potrebbe oc-
correre, ſi noteranno l’ anno ed il giorno, quando ſ’ e meſſo il de-
poſito nel Banco, e quando viene ridimandato; il rimborſo del
danaro ſi ſara giuſtamente nella medeſima ſorte di moneta o valuta,
in che ſi ſara depoſitato, o l meno in equivalente di quel tempo.
IX. E ſi come i privilegi ſono quelli, che danno dell’ aggra-
dimento e credito a’ Banchi, e lo rendono piu pratticable, coſi ſi
concederanno a queſto Banco privilegi ſoliti darſi agli altri banchi,
e ſara eſſente di tutti gli aggravii ordinarii ed eſtraordinarii. Il
depoſitario di qual’ Religione o condizione ſi ſia, non ſara aggra-
vato in neſſuna maniera per il ſuo Capitale, ne ſara ſottopoſto ad

alcuna
<TEI>
  <text>
    <body>
      <div n="1">
        <div n="2">
          <pb facs="#f0284" n="264"/>
          <fw place="top" type="header"> <hi rendition="#b">Das <hi rendition="#aq">XII.</hi> Capitel</hi> </fw><lb/>
          <list>
            <item> <hi rendition="#aq">V. Le Cedole e Quittanze, delle quali i Creditori del Banco<lb/>
per &#x017F;uo regolamento e &#x017F;icurezza hauranno di bi&#x017F;ogno, devono e&#x017F;-<lb/>
&#x017F;ere &#x017F;igillate ed autorizate co&#x2019;l &#x017F;igillo del Banco, e con quello di<lb/>
Sua Altezza, il Signor&#x2019; Prencipe di Fur&#x017F;tenberg, ed in a&#x017F;&#x017F;enza Sua<lb/>
dal primo Con&#x017F;igliere del Con&#x017F;iglio Generale della Revi&#x017F;ione, e<lb/>
&#x017F;otto&#x017F;critto dal Direttore del Banco.</hi> </item><lb/>
            <item> <hi rendition="#aq">VI. Per &#x017F;icurezza inviolabile &#x017F;aranno fatte tre chiavi alla Ca&#x017F;-<lb/>
&#x017F;a del Banco; l&#x2019; una haura il Direttore, l&#x2019; altra un&#x2019; A&#x017F;&#x017F;e&#x017F;&#x017F;ore, e la<lb/>
terza il Cas&#x017F;iere.</hi> </item><lb/>
            <item> <hi rendition="#aq">VII. Ed accioche que&#x017F;to Banco pos&#x017F;i havere tutt&#x2019;i commodi<lb/>
di corri&#x017F;pondere anche con i Pae&#x017F;i fora&#x017F;tieri in beneficio ed ac-<lb/>
cre&#x017F;cimento del commercio, &#x017F;aranno nominati dalla Congrega-<lb/>
zione del Banco certe Per&#x017F;one in Venezia, Genoua, Florenza,<lb/>
Bolzano, Am&#x017F;terdamo, Londra, Lione, Hamborgo, Francofor-<lb/>
te &#x017F;u&#x2019;l Meno, Augu&#x017F;ta, Norimberga, Danzica, e &#x017F;imilmente in<lb/>
altre Piazze riguardevoli, tanto fuori quanto dentro i limiti di<lb/>
Germania, che daranno i&#x017F;truzzioni e&#x017F;&#x017F;atte e ba&#x017F;tanti, e quello<lb/>
&#x017F;ervira agli avanzamenti maggiori di que&#x017F;to Banco.</hi> </item><lb/>
            <item> <hi rendition="#aq">VIII. Quando il creditore vole&#x017F;&#x017F;e rihavere il &#x017F;uo Capitale<lb/>
depo&#x017F;itato nel Banco, &#x017F;e que&#x017F;to arriva alla &#x017F;omma di dieci fin&#x2019; a<lb/>
trenta mila talari, lo dovera la&#x017F;ciar&#x2019; almeno nel Banco un&#x2019; anno, di<lb/>
trenta fin&#x2019;a &#x017F;e&#x017F;&#x017F;anta mila, due anni, e quello chi mettera di piu,<lb/>
tre anni, e non potra ricavarnelo prima di que&#x017F;to termine; Sara<lb/>
pero perme&#x017F;&#x017F;o al Depo&#x017F;itario di ridimandarne prima del termine<lb/>
prefi&#x017F;&#x017F;o la terza parte dell&#x2019; intiero depo&#x017F;ito &#x017F;econdo i &#x017F;uoi bi&#x017F;ogni.<lb/>
E per evitare ogni di&#x017F;ordine, che nel ridimandare potrebbe oc-<lb/>
correre, &#x017F;i noteranno l&#x2019; anno ed il giorno, quando &#x017F;&#x2019; e me&#x017F;&#x017F;o il de-<lb/>
po&#x017F;ito nel Banco, e quando viene ridimandato; il rimbor&#x017F;o del<lb/>
danaro &#x017F;i &#x017F;ara giu&#x017F;tamente nella mede&#x017F;ima &#x017F;orte di moneta o valuta,<lb/>
in che &#x017F;i &#x017F;ara depo&#x017F;itato, o l meno in equivalente di quel tempo.</hi> </item><lb/>
            <item> <hi rendition="#aq">IX. E &#x017F;i come i privilegi &#x017F;ono quelli, che danno dell&#x2019; aggra-<lb/>
dimento e credito a&#x2019; Banchi, e lo rendono piu pratticable, co&#x017F;i &#x017F;i<lb/>
concederanno a que&#x017F;to Banco privilegi &#x017F;oliti dar&#x017F;i agli altri banchi,<lb/>
e &#x017F;ara e&#x017F;&#x017F;ente di tutti gli aggravii ordinarii ed e&#x017F;traordinarii. Il<lb/>
depo&#x017F;itario di qual&#x2019; Religione o condizione &#x017F;i &#x017F;ia, non &#x017F;ara aggra-<lb/>
vato in ne&#x017F;&#x017F;una maniera per il &#x017F;uo Capitale, ne &#x017F;ara &#x017F;ottopo&#x017F;to ad</hi><lb/>
              <fw place="bottom" type="catch"> <hi rendition="#aq">alcuna</hi> </fw><lb/>
            </item>
          </list>
        </div>
      </div>
    </body>
  </text>
</TEI>
[264/0284] Das XII. Capitel V. Le Cedole e Quittanze, delle quali i Creditori del Banco per ſuo regolamento e ſicurezza hauranno di biſogno, devono eſ- ſere ſigillate ed autorizate co’l ſigillo del Banco, e con quello di Sua Altezza, il Signor’ Prencipe di Furſtenberg, ed in aſſenza Sua dal primo Conſigliere del Conſiglio Generale della Reviſione, e ſottoſcritto dal Direttore del Banco. VI. Per ſicurezza inviolabile ſaranno fatte tre chiavi alla Caſ- ſa del Banco; l’ una haura il Direttore, l’ altra un’ Aſſeſſore, e la terza il Casſiere. VII. Ed accioche queſto Banco posſi havere tutt’i commodi di corriſpondere anche con i Paeſi foraſtieri in beneficio ed ac- creſcimento del commercio, ſaranno nominati dalla Congrega- zione del Banco certe Perſone in Venezia, Genoua, Florenza, Bolzano, Amſterdamo, Londra, Lione, Hamborgo, Francofor- te ſu’l Meno, Auguſta, Norimberga, Danzica, e ſimilmente in altre Piazze riguardevoli, tanto fuori quanto dentro i limiti di Germania, che daranno iſtruzzioni eſſatte e baſtanti, e quello ſervira agli avanzamenti maggiori di queſto Banco. VIII. Quando il creditore voleſſe rihavere il ſuo Capitale depoſitato nel Banco, ſe queſto arriva alla ſomma di dieci fin’ a trenta mila talari, lo dovera laſciar’ almeno nel Banco un’ anno, di trenta fin’a ſeſſanta mila, due anni, e quello chi mettera di piu, tre anni, e non potra ricavarnelo prima di queſto termine; Sara pero permeſſo al Depoſitario di ridimandarne prima del termine prefiſſo la terza parte dell’ intiero depoſito ſecondo i ſuoi biſogni. E per evitare ogni diſordine, che nel ridimandare potrebbe oc- correre, ſi noteranno l’ anno ed il giorno, quando ſ’ e meſſo il de- poſito nel Banco, e quando viene ridimandato; il rimborſo del danaro ſi ſara giuſtamente nella medeſima ſorte di moneta o valuta, in che ſi ſara depoſitato, o l meno in equivalente di quel tempo. IX. E ſi come i privilegi ſono quelli, che danno dell’ aggra- dimento e credito a’ Banchi, e lo rendono piu pratticable, coſi ſi concederanno a queſto Banco privilegi ſoliti darſi agli altri banchi, e ſara eſſente di tutti gli aggravii ordinarii ed eſtraordinarii. Il depoſitario di qual’ Religione o condizione ſi ſia, non ſara aggra- vato in neſſuna maniera per il ſuo Capitale, ne ſara ſottopoſto ad alcuna

Suche im Werk

Hilfe

Informationen zum Werk

Download dieses Werks

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)
XML (TEI P5 inkl. att.linguistic)

Metadaten zum Werk

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Ansichten dieser Seite

Voyant Tools ?

Language Resource Switchboard?

Feedback

Sie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden.

Kommentar zur DTA-Ausgabe

Dieses Werk wurde gemäß den DTA-Transkriptionsrichtlinien im Double-Keying-Verfahren von Nicht-Muttersprachlern erfasst und in XML/TEI P5 nach DTA-Basisformat kodiert.




Ansicht auf Standard zurückstellen

URL zu diesem Werk: https://www.deutschestextarchiv.de/marperger_banqven_1717
URL zu dieser Seite: https://www.deutschestextarchiv.de/marperger_banqven_1717/284
Zitationshilfe: Marperger, Paul Jacob: Beschreibung der Banqven. Halle (Saale) u. a., 1717, S. 264. In: Deutsches Textarchiv <https://www.deutschestextarchiv.de/marperger_banqven_1717/284>, abgerufen am 22.11.2024.