Marperger, Paul Jacob: Beschreibung der Banqven. Halle (Saale) u. a., 1717.Das XII. Capitel V. Le Cedole e Quittanze, delle quali i Creditori del Banco per suo regolamento e sicurezza hauranno di bisogno, devono es- sere sigillate ed autorizate co'l sigillo del Banco, e con quello di Sua Altezza, il Signor' Prencipe di Furstenberg, ed in assenza Sua dal primo Consigliere del Consiglio Generale della Revisione, e sottoscritto dal Direttore del Banco. VI. Per sicurezza inviolabile saranno fatte tre chiavi alla Cas- sa del Banco; l' una haura il Direttore, l' altra un' Assessore, e la terza il Cassiere. VII. Ed accioche questo Banco possi havere tutt'i commodi di corrispondere anche con i Paesi forastieri in beneficio ed ac- crescimento del commercio, saranno nominati dalla Congrega- zione del Banco certe Persone in Venezia, Genoua, Florenza, Bolzano, Amsterdamo, Londra, Lione, Hamborgo, Francofor- te su'l Meno, Augusta, Norimberga, Danzica, e similmente in altre Piazze riguardevoli, tanto fuori quanto dentro i limiti di Germania, che daranno istruzzioni essatte e bastanti, e quello servira agli avanzamenti maggiori di questo Banco. VIII. Quando il creditore volesse rihavere il suo Capitale depositato nel Banco, se questo arriva alla somma di dieci fin' a trenta mila talari, lo dovera lasciar' almeno nel Banco un' anno, di trenta fin'a sessanta mila, due anni, e quello chi mettera di piu, tre anni, e non potra ricavarnelo prima di questo termine; Sara pero permesso al Depositario di ridimandarne prima del termine prefisso la terza parte dell' intiero deposito secondo i suoi bisogni. E per evitare ogni disordine, che nel ridimandare potrebbe oc- correre, si noteranno l' anno ed il giorno, quando s' e messo il de- posito nel Banco, e quando viene ridimandato; il rimborso del danaro si sara giustamente nella medesima sorte di moneta o valuta, in che si sara depositato, o l meno in equivalente di quel tempo. IX. E si come i privilegi sono quelli, che danno dell' aggra- dimento e credito a' Banchi, e lo rendono piu pratticable, cosi si concederanno a questo Banco privilegi soliti darsi agli altri banchi, e sara essente di tutti gli aggravii ordinarii ed estraordinarii. Il depositario di qual' Religione o condizione si sia, non sara aggra- vato in nessuna maniera per il suo Capitale, ne sara sottoposto ad alcuna
Das XII. Capitel V. Le Cedole e Quittanze, delle quali i Creditori del Banco per ſuo regolamento e ſicurezza hauranno di biſogno, devono eſ- ſere ſigillate ed autorizate co’l ſigillo del Banco, e con quello di Sua Altezza, il Signor’ Prencipe di Furſtenberg, ed in aſſenza Sua dal primo Conſigliere del Conſiglio Generale della Reviſione, e ſottoſcritto dal Direttore del Banco. VI. Per ſicurezza inviolabile ſaranno fatte tre chiavi alla Caſ- ſa del Banco; l’ una haura il Direttore, l’ altra un’ Aſſeſſore, e la terza il Casſiere. VII. Ed accioche queſto Banco posſi havere tutt’i commodi di corriſpondere anche con i Paeſi foraſtieri in beneficio ed ac- creſcimento del commercio, ſaranno nominati dalla Congrega- zione del Banco certe Perſone in Venezia, Genoua, Florenza, Bolzano, Amſterdamo, Londra, Lione, Hamborgo, Francofor- te ſu’l Meno, Auguſta, Norimberga, Danzica, e ſimilmente in altre Piazze riguardevoli, tanto fuori quanto dentro i limiti di Germania, che daranno iſtruzzioni eſſatte e baſtanti, e quello ſervira agli avanzamenti maggiori di queſto Banco. VIII. Quando il creditore voleſſe rihavere il ſuo Capitale depoſitato nel Banco, ſe queſto arriva alla ſomma di dieci fin’ a trenta mila talari, lo dovera laſciar’ almeno nel Banco un’ anno, di trenta fin’a ſeſſanta mila, due anni, e quello chi mettera di piu, tre anni, e non potra ricavarnelo prima di queſto termine; Sara pero permeſſo al Depoſitario di ridimandarne prima del termine prefiſſo la terza parte dell’ intiero depoſito ſecondo i ſuoi biſogni. E per evitare ogni diſordine, che nel ridimandare potrebbe oc- correre, ſi noteranno l’ anno ed il giorno, quando ſ’ e meſſo il de- poſito nel Banco, e quando viene ridimandato; il rimborſo del danaro ſi ſara giuſtamente nella medeſima ſorte di moneta o valuta, in che ſi ſara depoſitato, o l meno in equivalente di quel tempo. IX. E ſi come i privilegi ſono quelli, che danno dell’ aggra- dimento e credito a’ Banchi, e lo rendono piu pratticable, coſi ſi concederanno a queſto Banco privilegi ſoliti darſi agli altri banchi, e ſara eſſente di tutti gli aggravii ordinarii ed eſtraordinarii. Il depoſitario di qual’ Religione o condizione ſi ſia, non ſara aggra- vato in neſſuna maniera per il ſuo Capitale, ne ſara ſottopoſto ad alcuna
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Das XII. Capitel
V. Le Cedole e Quittanze, delle quali i Creditori del Banco
per ſuo regolamento e ſicurezza hauranno di biſogno, devono eſ-
ſere ſigillate ed autorizate co’l ſigillo del Banco, e con quello di
Sua Altezza, il Signor’ Prencipe di Furſtenberg, ed in aſſenza Sua
dal primo Conſigliere del Conſiglio Generale della Reviſione, e
ſottoſcritto dal Direttore del Banco.
VI. Per ſicurezza inviolabile ſaranno fatte tre chiavi alla Caſ-
ſa del Banco; l’ una haura il Direttore, l’ altra un’ Aſſeſſore, e la
terza il Casſiere.
VII. Ed accioche queſto Banco posſi havere tutt’i commodi
di corriſpondere anche con i Paeſi foraſtieri in beneficio ed ac-
creſcimento del commercio, ſaranno nominati dalla Congrega-
zione del Banco certe Perſone in Venezia, Genoua, Florenza,
Bolzano, Amſterdamo, Londra, Lione, Hamborgo, Francofor-
te ſu’l Meno, Auguſta, Norimberga, Danzica, e ſimilmente in
altre Piazze riguardevoli, tanto fuori quanto dentro i limiti di
Germania, che daranno iſtruzzioni eſſatte e baſtanti, e quello
ſervira agli avanzamenti maggiori di queſto Banco.
VIII. Quando il creditore voleſſe rihavere il ſuo Capitale
depoſitato nel Banco, ſe queſto arriva alla ſomma di dieci fin’ a
trenta mila talari, lo dovera laſciar’ almeno nel Banco un’ anno, di
trenta fin’a ſeſſanta mila, due anni, e quello chi mettera di piu,
tre anni, e non potra ricavarnelo prima di queſto termine; Sara
pero permeſſo al Depoſitario di ridimandarne prima del termine
prefiſſo la terza parte dell’ intiero depoſito ſecondo i ſuoi biſogni.
E per evitare ogni diſordine, che nel ridimandare potrebbe oc-
correre, ſi noteranno l’ anno ed il giorno, quando ſ’ e meſſo il de-
poſito nel Banco, e quando viene ridimandato; il rimborſo del
danaro ſi ſara giuſtamente nella medeſima ſorte di moneta o valuta,
in che ſi ſara depoſitato, o l meno in equivalente di quel tempo.
IX. E ſi come i privilegi ſono quelli, che danno dell’ aggra-
dimento e credito a’ Banchi, e lo rendono piu pratticable, coſi ſi
concederanno a queſto Banco privilegi ſoliti darſi agli altri banchi,
e ſara eſſente di tutti gli aggravii ordinarii ed eſtraordinarii. Il
depoſitario di qual’ Religione o condizione ſi ſia, non ſara aggra-
vato in neſſuna maniera per il ſuo Capitale, ne ſara ſottopoſto ad
alcuna
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